Obbligo assicurativo inps in caso di unioni civili e convivenze di fatto

L’Inps interviene con la circolare n. 66 del 31/03/2017 per definire la configurabilità dell’obbligo assicurativo in capo ai collaboratori di colui che esercita attività autonoma legati da unione civile.
A cura di Chiara Fantinato
L’Inps interviene con la circolare n. 66 del 31/03/2017 per definire la configurabilità dell’obbligo assicurativo in capo ai collaboratori di colui che esercita attività autonoma, sia in forma individuale che societaria, legati da unione civile ovvero da mera convivenza di fatto.
Nel primo caso, ossia laddove vi sia la sussistenza di una unione civile regolarmente registrata secondo quanto dispone la legge n. 76/2016 e relativa disciplina attuativa, l’Inps chiarisce che la tutela previdenziale con conseguente obbligo assicurativo, si estende a colui che coadiuva l’attività artigiana o collabora nell’impresa commerciale.
Tale previsione è sostenuta dalla formale equiparazione legislativa del soggetto legato da unione civile al coniuge, come dispone l’art 1 co. 20 della legge n. 76/2016.
Il titolare o il socio è pertanto tenuto a comunicare, secondo le modalità di legge, il nominativo del coadiuvante o collaboratore cui è unito civilmente. Nella comunicazione all’Istituto quest’ultimo verrà identificato con la denominazione di “coniuge”.
La legge sulle unioni civili produce i suoi effetti non solo in ambito assicurativo-previdenziale, ma anche patrimoniale. Trova infatti applicazione la previsione codicistica in materia di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c..
Differente è invece la disciplina riservata ai conviventi di fatto, ovvero coloro che non sono legati da vincolo di coniugio o derivante da unione civile, bensì uniti da un vincolo di coppia che li supporta affettivamente, moralmente e materialmente. Relativamente a questi soggetti la cosiddetta legge Cirinnà ha tipizzato determinate fattispecie di tutela precedentemente riservate in via esclusiva al coniuge o ai familiari. La circolare in esame ricorda che tra le previsioni introdotte dalla attuale normativa non vi è però alcun richiamo all’estensione dell’obbligo assicurativo e previdenziale.
Ne consegue che il convivente di fatto, qualora presti la sua attività lavorativa a favore del titolare o del socio d’impresa artigiana o commerciale, verrà inquadrato secondo una delle tipologie previste dall’ordinamento. A riguardo la circolare 66/2017 non nomina espressamente il rapporto di lavoro subordinato, limitandosi a citare genericamente le disposizioni legislative e le pronunce giurisprudenziali.
L’Istituto ribadisce in ogni caso che, sebbene da un punto di vista patrimoniale, il convivente di fatto abbia un riconoscimento legislativo ad hoc secondo quanto disposto dall’art. 230 ter c.c. (es: diritto di partecipazione agli utili), a questi non trova applicazione la disposizione in materia di impresa familiare, come invece previsto per i soggetti legati da unioni civili.