Smart working e alternanza scuola-lavoro: la tutela della sicurezza

Il legislatore ha destinato le azioni di protezione previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, a tutte quelle figure ricomprese nell’accezione più ampia del termine lavoratore.
A cura di Manuel Marini
Il Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) all’art. 2 definisce il lavoratore come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. Il legislatore, dunque, ha volutamente destinato le azioni di protezione previste da tale normativa unitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza, a tutte quelle figure ricomprese nell’accezione più ampia del termine lavoratore. Non possono dunque non rientrare nella definizione di lavoratori, i cosiddetti lavoratori agili e ed i giovani coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro.
Per quanto riguarda lo smart working (o lavoro agile), si tratta di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa effettuata spesso aldifuori dell’unità locale dell’impresa (ma non sempre in un determinato luogo) mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche in remoto. L’attività non va confusa con il telelavoro, dato che quest’ultimo di norma prevede che la prestazione lavorativa avvenga abitualmente in una medesima location, seppur aldifuori dei locali dell’impresa. Tale modalità lavorativa risulta essere caratterizzata da innovazione e flessibilità, le quali immancabilmente daranno effetti per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali aspetti vengono dettagliati all’interno del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, all’interno del quale dovrà essere prevista un’apposita policy riguardante la sicurezza sul lavoro. In via generale, gli obblighi minimi del datore di lavoro sono:
- consegnare al lavoratore un’informativa relativa ai rischi connessi con la prestazione;
- consegnare al lavoratore la necessaria dotazione informatica;
- controllare periodicamente le condizioni di lavoro del lavoratore agile.
Per quanto concerne l’alternanza scuola – lavoro, invece, si tratta di una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. Il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente e l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto. Ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, tuttavia, vi sono degli obblighi in capo all’istituzione scolastica, ed altri in capo al datore di lavoro dell’azienda ospitante. Relativamente alla formazione obbligatoria, stando all’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, la formazione generale sarà erogata dall’istituzione scolastica: sul datore di lavoro, invece, graverà l’obbligo di erogare una formazione specifica sui rischi a cui l’allievo sarà sottoposto. Quanto alla visita medica, la guida operativa per l’Asl del Miur, stabilisce che gli allievi che saranno inseriti in progetti di alternanza scuola – lavoro, dovranno andare a visita preventiva presso il medico competente dell’istituzione scolastica o presso la Asl di riferimento. Nel caso di presenza di rischi specifici in azienda, il datore di lavoro dovrà accertare, tramite il proprio medico competente, l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno sottoposti.