L’estensione della legge 104 alle unioni civili

L’Inps con la circolare n.38 del 27/02/2017 è intervenuto per coordinare le disposizioni normative che prevedono il godimento di permessi retribuiti e congedi straordinari.
A cura di Elena Campanardi
L’Inps con la circolare n.38 del 27/02/2017 è intervenuto per coordinare le disposizioni normative che prevedono il godimento di permessi retribuiti e congedi straordinari con la legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) e con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 della Corte Costituzionale.
In particolare la legge Cirinnà regolamenta le unioni civili per coppie dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, sia per coppie dello stesso sesso che di sesso diverso. Ma a soli pochi mesi dall’entrata in vigore della legge n. 76/2016, è intervenuta la sentenza della corte costituzionale n. 213 nella parte in cui non include, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, il convivente di fatto.
Alla luce della legge Cirinnà e della sentenza costituzionale, l’Inps con la circolare n.38, si sofferma su due aspetti:
- I tre giorni di permesso mensile retribuiti a favore dei lavoratori dipendenti che prestano assistenza al coniuge, parenti/affini entro il secondo grado con estensione al terzo grado in caso di situazione di disabilità grave;
- Il congedo straordinario per assistenza a soggetti con disabilità grave.
Queste tutele sono state estese con la legge n. 76/2016 alle unioni civili costituibili solo tra le persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto costituibili tra persone sia dello stesso sesso sia di diverso sesso.
L’Inps precisa che alle unioni civili spettano sia i tre giorni di permesso, sia il congedo straordinario mentre alle convivenze solo i permessi mensili.
Dalla sentenza della Corte Costituzionale, emerge che l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
Infatti, si apprende che “è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità” in quanto, viene leso il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato sia come singolo che in quanto membro di una comunità.
Al momento la domanda può essere presentata alla sede Inps di competenza utilizzando il modulo Sr08 (permessi mensili) e Se64 (congedo straordinario) inviandola tramite Pec o raccomandata a/r oppure direttamente allo sportello.