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Trasporti: obbligatoria la formazione per l’utilizzo dei cronotachigrafi digitali

Trasporti: obbligatoria la formazione per l’utilizzo dei cronotachigrafi digitali

È entrata in vigore una normativa che ha disciplinato durata , soggetti abilitati e modalità per il rilascio degli attestati per i corsi di formazione sull’utilizzo dei cronotachigrafi digitali.

A cura di Manuel Marini

Da qualche tempo, è entrata in vigore una normativa (D.D. n. 215 del 12/12/2016 – Ministero dei Trasporti) che ha disciplinato la durata (prevista in 8 ore), i soggetti abilitati, i requisiti dei docenti, i criteri per lo svolgimento e le modalità per il rilascio degli attestati per i corsi di formazione sull’utilizzo dei cronotachigrafi digitali, che consentiranno di dimostrare l'assolvimento, da parte dei corsisti, degli obblighi formativi previsti da svariati Regolamenti Comunitari.

Per le imprese di autotrasporto, l’aver erogato tali corsi al proprio personale permetterà di dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni commesse dai propri autisti sul mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite poiché avranno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria. La responsabilità, pertanto, sarà attribuibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.

E’ previsto infatti che, al termine del corso di formazione, all'autista venga rilasciato un attestato individuale di partecipazione ed un documento scritto in cui l'impresa fornirà al conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del cronotachigrafo digitale.  L'attestato di formazione avrà una valenza di cinque anni dalla data della sua emissione, mentre il documento avrà validità di un anno a partire dalla firma del conducente che lo ha ricevuto, ed avrà valore esclusivamente per l'impresa che lo ha redatto e consegnato all'autista.

Per le imprese di autotrasporto, è auspicabile l’effettuazione immediata di tali corsi di formazione al proprio personale: aldilà delle sanzioni specifiche, sulla materia si è soffermata una recente sentenza della Cassazione, che ha inquadrato la manomissione del cronotachigrafo, come “omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” (Corte di Cassazione Penale Sezione I - Sentenza n. 13937 del 22 marzo 2017).