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Verso il nuovo lavoro agile

Verso il nuovo lavoro agile

Il DDL n. 2233/2016 introduce il concetto di “lavoro agile” o lavoro flessibile o “smart working.

A cura di Roberta Manca

Il DDL n. 2233/2016 introduce il concetto di “lavoro agile” o lavoro flessibile o “smart working” che consiste in una nuova modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e non in una nuova tipologia contrattuale. Il lavoro agile è finalizzato a promuovere ed incentivare le forme flessibili di lavoro incrementando la produttività del lavoro stesso e favorendo la conciliazione tra le esigenze del datore di lavoro e i tempi di vita-lavoro del lavoratore.

Con il lavoro agile si vuole sfruttare l’innovazione e la tecnologia con lo scopo di incrementare sia la competitività che la produttività del lavoro.

Trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le modalità di svolgimento della prestazione devono essere stabilite attraverso un accordo scritto tra le parti; l’esecuzione della stessa può avvenire sulla base di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orari o del luogo di lavoro, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici. 

Il nuovo modello organizzativo dello smart working implica notevoli cambiamenti dal punto di vista tecnologico, infatti l’accesso ai dati aziendali deve essere fattibile da remoto ma allo stesso tempo monitorabile per misurare l’efficienza delle risorse umane.

Il tentativo di rendere meno rigide le modalità di svolgimento della prestazione è tuttavia ostacolato dalla complessità procedurale che il lavoro a distanza comporta, in particolar modo in tema di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e malattie professionali.  Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, si prevede che vengano semplificati gli oneri in capo al datore di lavoro che dovrà consegnare al dipendente (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) un’informativa nella quale si individuano i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Il dipendente deve collaborare nel rendere possibile l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prevede che venga ampliata la tutela rivisitando “l’infortunio in itinere” ed i particolare il significato di percorso casa-lavoro: il luogo di lavoro dovrebbe coincidere con quello scelto dall’azienda, secondo criteri di ragionevolezza, per lo svolgimento della prestazione. In ogni caso esso deve comunque rispondere alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.