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Videosorveglianza: sanzionabilita’ in caso di mancanza di accordo o autorizzazione

Videosorveglianza: sanzionabilita’ in caso di mancanza di accordo o autorizzazione

Il D.Lgs. 151/2015 ha apportato delle modifiche alla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

A cura di Manuel Marini

Il D.Lgs. 151/2015, tra le varie novità introdotte, ha apportato delle modifiche alla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). In particolare è stato variato l’art. 4, novellato come “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, che nella versione originaria vietava ogni forma di controllo a distanza dei lavoratori (salvo casi particolari). Dopo la recente revisione, invece, è stata completamente modificata l’impalcatura dell’articolo, che adesso risulta ammettere l’utilizzo dei sistemi di controllo a distanza per determinate finalità (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale). Nell’attuale conformazione del suddetto articolo, inoltre, viene stabilito che è obbligatorio un “accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, infine, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.

È pacifico affermare, dunque, che si è passati da un divieto di controllo a distanza alla possibilità di poter controllare i lavoratori purché venga stipulato un accordo, oppure si ottenga la relativa autorizzazione.

Suscita particolare interesse sulla tematica una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Penale Sez. III – Sentenza 51897 – 06.12.16 – Pres. Carcano) che ha respinto il ricorso di un datore di lavoro, sanzionato poiché utilizzava dei sistemi di videosorveglianza (installati dall’impresa che in precedenza operava all’interno della medesima unità locale) senza la preventiva autorizzazione.

La suprema corte, infatti, ha ritenuto che “con la rimodulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, nel senso che il superamento del divieto generale di detto controllo non può essere predicato sulla base della mancanza, nel nuovo articolo 4, di una indicazione espressa (com’era nel comma 1 del previgente art. 4) di un divieto generale di controllo a distanza sull'attività del lavoratore, avendo la nuova formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può essere giustificato esclusivamente a determinati fini. Da ciò deriva che sussiste continuità di tipo d'illecito tra la previgente formulazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del D.Lgs. n. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge”.