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Welfare aziendale/2: quali incentivi

Welfare aziendale/2: quali incentivi

Una classificazione ben precisa e molto ampia degli strumenti di welfare aziendale che non concorrono alla formazione dei redditi da lavoro dipendente.

È possibile definire quindi una classificazione ben precisa e molto ampia degli strumenti di welfare aziendale che non concorrono alla formazione dei redditi da lavoro dipendente e pertanto sono esenti dalla imposizione fiscale e contributiva.

Si tratta dei seguenti interventi, e si indicano per ognuno l’eventuale limite degli importi esenti da imposizione:

- contributi di previdenza complementare (fino a 5.164,57 euro l’anno, ma senza limite per la conversione dei premi di risultato in contributi previdenziali);

- contributi di assistenza sanitaria (fino a 3.615,20 euro l’anno, ma senza limite per la conversione dei premi di risultato in contributi sanitari);

- assicurazioni per la non autosufficienza e per le malattie gravi;

- somme (ovvero anticipazioni e rimborsi) e prestazioni dirette per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;

- somme e prestazioni per servizi di educazione e istruzione anche prescolare ai familiari  dei dipendenti, compresi i servizi integrativi e di mensa, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio;

- servizi aziendali (esclusa l’erogazione  di somme) per i dipendenti e i familiari, con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto;

- servizi aziendali di mensa, trasporto e buoni pasto (con limite giornaliero);

- beni e servizi di diverso genere (fino a 258,23 euro l’anno);

- prestiti (con imponibile limitato al 50% della differenza tra tasso ufficiale di sconto e tasso applicato).

Occorre inoltre ricordare che gli incentivi sulla tassazione dei redditi da lavoro sono potenziati da ulteriori incentivi per l’impresa. I costi sostenuti per i contributi previdenziali e sanitari e per le somme erogate ai dipendenti per iniziative di welfare aziendale sono infatti interamente deducibili dalle imposte IRES/IRPEF sui redditi delle impese. I costi sostenuti per le opere e i servizi sono altresì deducibili con un limite del 5 per mille del costo complessivo del lavoro per le prestazioni offerte volontariamente dall’azienda, ma senza limite per le prestazioni stabilite a seguito di accordi o regolamenti aziendali. Fondazione Studi Consulenti del L0avoroe Sodexo Benefits &Rewards Services, parte del Gruppo francese Sodexo, hanno siglato una convenzione per favorire la diffusione del welfare nelle piccole e medie imprese. I Consulenti grazie a questa intesa hanno a disposizione due piattaforme gratuite in grado di ovviare alla non semplice gestione operativa, snellire la parte burocratica amministrativa ed ampliare il più possibile il paniere dei beni e dei servizi offerti in base alle esigenze dei dipendenti. Maggiori info su www.consulentidellavoro.it