Benefici pensionistici per i lavoratori adibiti ad attivita’ usuranti

Il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla DTL i nominativi dei propri dipendenti in lavori usuranti.
A cura di Chiara Fantinato
Il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla DTL i nominativi dei propri dipendenti in forza nel corso dell’anno precedente occupati in lavori usuranti, tipizzati dall’art. 2 del decreto 19/05/1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. L’adempimento datoriale si realizza tramite la compilazione on line del modello LAV_US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro.
Le lavorazioni oggetto di comunicazione sono:
- I lavori particolarmente usuranti ( i lavori in galleria, cava, miniera, in cassoni ad aria compressa, ad alta temperature, di asportazione dell’amianto, espletati in spazi ristretti, ecc…)
- I lavori notturni, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.Lgs 66/2003 , ovvero se l’orario di lavoro è svolto per almeno tre ore durante il “periodo notturno”, cioè il lasso temporale dalla mezzanotte alle cinque del mattino. Secondo quanto dispone la normativa vigente ed in assenza di contrattazione collettiva ad hoc è ricompreso in tale fattispecie anche il prestatore che svolge attività lavorativa notturna per settantotto giorni lavorativi all’anno per minimo 6 ore, sempre tra la mezzanotte e le cinque.
- I lavori espletati da addetti alla c.d. “linea a catena” (art. 1 co 1 lett. c) D.Lgs n. 67/2011).
- I conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico trasporto collettivo, con capienza di almeno 9 posti (art. 1 co 1 lett. d) D.Lgs n. 67/2011).
La ratio della comunicazione dei lavori usuranti è quella di anticipare l’età pensionabile di coloro che, dipendenti sia privati che pubblici, sono impiegati in attività faticose. Infatti il D.Lgs 67/2011 ha introdotto, dal 1/1/ 2008, una disciplina che consente di anticipare il trattamento pensionistico, mantenuta dalla Legge n.92/2011, e recentemente oggetto di alcune modifiche della legge di stabilità per il 2017.
A partire dal 1/1/2017, secondo quanto sancito della Legge di Stabilità 2017, per usufruire dei benefici è richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. I lavoratori possono andare in pensione dal 1° gennaio 2016 con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97.6. Per i lavoratori notturni, fermi restando i requisiti di cui sopra, se l’attività è svolta per meno di 78 giorni l'anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate sono state da 72 a 77.
La Legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2017, ha altresì introdotto la novità affinché la pensione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei suddetti requisiti.