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Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di convertire in rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) la totalità o una parte del montante accumulato.

A cura di Mario Cassaro
 

La legge di Bilancio 2017 ha previsto che, a decorrere dal 1° maggio 2017 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori che accedono all’A.P.E. hanno la possibilità di convertire in rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) la totalità o una parte del montante accumulato presso forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per quelle in regime di prestazione definita, ossia quelli che si impegnano a corrispondere prestazioni pensionistiche predeterminate, a prescindere dai risultati della gestione delle risorse raccolte.

La rendita consiste nell'erogazione frazionata di parte del montante accumulato e permane sino al conseguimento dei requisiti per il normale pensionamento di vecchiaia. I beneficiari sono i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e quelli iscritti alla gestione separata che al momento della richiesta abbiano un'età anagrafica minima di 63 anni e maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché rispettino il requisito minimo dell'anzianità contributiva di 20 anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento dell'A.P.E., sia pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo.

L'INPS, dopo aver ricevuto apposita domanda con modalità telematiche dirette o tramite intermediari, verificherà il possesso dei requisiti e certificherà il diritto del soggetto comunicandogli l'importo minimo e massimo ottenibile.

Dal punto di vista fiscale la rendita anticipata è assoggettata allo stesso trattamento fiscale agevolato delle prestazioni normalmente erogabili dalla previdenza complementare, quindi a ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, riducibili di 0,30 punti percentuali per ogni anno di adesione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo ma sino a un massimo di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a quest'ultima data sono computati fino a un massimo di 15. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari.