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La lente sul contratto a tempo determinato alla luce delle agevolazioni 2017

La lente sul contratto a tempo determinato alla luce delle agevolazioni 2017

Le agevolazioni per assunzioni con contratto a termine.

Di Mauro Floris

Le assunzioni con contratto a termine, per le quali è possibile fruire di un'agevolazione, riguardano: giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani”; lavoratori disoccupati over 50; donne disoccupate; assunzioni per sostituire lavoratori che stanno fruendo di uno dei congedi previsti dal T.U. della maternità e paternità; e lavoratori disabili.

I giovani disoccupati registrati al Programma “Garanzia Giovani” devono avere un'età compresa tra 16 e 29 anni, non devono essere inseriti in un percorso di studio o formazione, e devono essere assunti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Perché si possa applicare l'incentivo, il contratto a tempo determinato deve avere una durata iniziale di almeno 6 mesi. L'agevolazione consiste nell'esonero contributivo del 50% a carico del datore di lavoro nel limite di 4.030 euro (durata annuale), da riproporzionare in caso di part – time, e deve essere compatibile con la normativa in materia degli aiuti di Stato; è possibile fruirne oltre i limiti del regime de minimis se l'assunzione comporta un incremento occupazionale netto.

Per quanto concerne gli over 50 e le donne, la Legge Fornero prevede nella prima ipotesi che il lavoratore (uomo o donna) debba essere disoccupato da oltre 12 mesi; nella seconda ipotesi, invece, la lavoratrice può avere qualsiasi età se priva di un impiego da almeno 24 mesi, oppure  6 mesi se risiede in aree geografiche svantaggiate. L'agevolazione consiste in un esonero contributivo del 50% a carico del datore di lavoro fruibile per 12 mesi, prolungabili sino a 18 se il contratto agevolato viene trasformato a tempo indeterminato. L'incentivo non deve rispettare la regola del de minimis ed è applicabile, oltre ai contributi INPS, anche ai premi assicurativi dovuti all'INAIL.

In caso di assunzioni in sostituzione di lavoratori fruitori di uno tra il congedo di maternità o paternità, il congedo parentale ed il congedo per malattia del figlio, l'art.4 comma 3 del decreto legislativo 151/2001 (T.U. maternità e paternità) prevede un'agevolazione che consiste in un esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta se quest'ultimo occupa meno di 20 dipendenti. Il beneficio si applica sino al compimento di un anno di età del figlio.

Se l'assunzione a termine riguarda soggetti con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, il decreto legislativo 151/2015 (che modifica l'art.13 della L.68/1999) prevede un incentivo economico pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, corrisposto per l'intera durata del contratto sempre che abbia una durata di almeno 12 mesi. Il beneficio viene erogato nei limiti delle risorse disponibili.