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Sostegno alla genitorialità: tutte le misure per il 2017

Sostegno alla genitorialità: tutte le misure per il 2017

Il Governo ha messo in campo una serie di nuove misure e agevolazioni a favore delle famiglie.

Di Alessandra Costa

Con l’obiettivo di sostenere le famiglie e di favorire la natalità, con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il Governo ha messo in campo, per il 2017, una serie di nuove misure e agevolazioni, che si affiancano ad alcune già esistenti e prorogate per l’anno in corso. Nel dettaglio:

- FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ: trattasi di un fondo rotativo creato per favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Un decreto ministeriale, da emanarsi entro fine marzo, dovrà stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo.

- BONUS ASILO NIDO: (da non confondere con i voucher asilo nido) è un sostegno di tipo economico che riguarda i nati a partire dal 1° gennaio 2016. Consiste in un buono annuale di 1000 euro (circa 90 euro per 11 mensilità), erogato dall’INPS, destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il genitore richiedente dovrà presentare idonea documentazione attestante l'iscrizione ed il pagamento della retta all’asilo nido, seguendo le istruzioni impartire da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2017.

- PREMIO NUOVI NATI E ADOTTATI: per i nati o gli adottati a partire dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio dell’importo di 800 euro da parte dell’INPS, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Le istruzioni per la presentazione della domanda non sono ancora disponibili.

Vengono riconfermati per il 2017:

- VOUCHER BABY SITTING O ASILO NIDO: consentono alla madre lavoratrice, anche autonoma o imprenditrice, di usufruire, al termine del periodo di congedo di maternità per gli undici mesi successivi, e in alternativa al congedo parentale, di un contributo economico utilizzabile, alternativamente, o per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
In caso di richiesta del contributo per l'acquisto dei servizi di baby sitting, l’INPS corrisponde alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo per l’asilo nido, invece, è erogato attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

- BONUS BEBÈ (ASSEGNO DI NATALITÀ): assegno erogato mensilmente dall’INPS alle famiglie in cui sia presente un figlio nato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983), e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

       - 80 euro al mese, nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;

       - 160 euro al mese , nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, fino al compimento del terzo anno di età, oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita, oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

- CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE: anche per il 2017, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore avrà l’obbligo di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno rispetto al 2016. Diventano pertanto due i giorni di astensione, che potranno essere goduti anche in via non continuativa. Dal 2018 i giorni di astensione aumenteranno a quattro.