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Premi di produttività alla luce della legge di bilancio 2017

Premi di produttività alla luce della legge di bilancio 2017

La Legge di Stabilità 2017 riconferma la presenza dei premi di produttività e del welfare aziendale.

Di Amelia Paese

La Legge di Stabilità 2017 riconferma la presenza dei premi di produttività e del welfare aziendale, reintrodotta dalla Legge 208/2015, art. 1 commi 182 e seguenti, i quali sottolineano l’importanza della detassazione dei premi per l’incremento della produttività nel settore privato. Alla luce del nuovo testo dispositivo, l’art. 23 comma 1 apporta alcune modifiche alla disciplina tributaria per le somme retributive corrisposte ai lavoratori dipendenti privati legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano facilmente identificabili e misurabili.

Si ricordi come la norma preveda un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali. Le maggiori novità si riscontrano nell’innalzamento del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, che passa da 50.000 a ben 80.000 euro. Si ha un aumento anche sull’importo erogabile, che da 2.000 si estende a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 laddove l’azienda coinvolga i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Altra novità è l’esclusione da ogni forma di imposizione tributaria di alcune somme di servizi percepiti o goduti dal dipendente per sua scelta, in sostituzione delle somme oggetto del regime agevolato, fra queste rientrano i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria e il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

Il legislatore ancora una volta rende reciproco il legame tra il c.d. premio di produttività e il welfare aziendale, prevedendo nel contempo la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, le somme rese con servizi erogabili dal datore di lavoro alla totalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti ed ai familiari, in relazione ai servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, ed è in questo caso che si applicherebbe la totale decontribuzione e detassazione. Rientrano in queste tutte le prestazioni di welfare aziendale previste dai contratti collettivi aziendali, o territoriali, o di accordo interconfederale, centrando ancora una volta il ruolo della contrattazione sui suoi diversi piani.