Il bonus nascita: istruzioni per l'uso
Con circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito al riconoscimento del premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2017.
Di Luca Furfaro
Con circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito al riconoscimento del premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2017.
Il comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 (legge n.232/2016), prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
Per poter accedere al beneficio alla natalità, è necessario che le donne gestanti o le madri abbiano:
- La residenza in Italia;
- La cittadinanza italiana o comunitaria
- Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.
Il beneficio di 800 euro, concesso in un'unica soluzione, potrà essere concesso al compimento del settimo mese di gravidanza, al parto (anche se lo stesso avviene prima dell’ottavo mese di gravidanza), o all’adozione o affidamento preadottivo; tali eventi devono avvenire nell’anno 2017.
La domanda dovrà essere presentata dalla madre all’Inps dopo il compimento del settimo mese o al parto: nel primo caso, verrà richiesta la certificazione del medico specialista attestante la data presunta del parto; nella seconda ipotesi, invece, sarà necessaria l’autocertificazione della data del parto e delle generalità del bambino.
Nelle ipotesi di adozione e/o affidamento preadottivo, l’INPS richiama le istruzioni di cui alla circolare INPS n. 47/2012, par. 2.
Per la domanda presentata da una cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda una copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentono la verifica del titolo di soggiorno.
L’INPS, con successivo messaggio, fornirà le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche.