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L’inidoneità alla donazione di sangue come permesso retribuito

L’inidoneità alla donazione di sangue come permesso retribuito

E’ noto come la  legislazione vigente consideri permesso retribuito l’astensione dal posto di lavoro del lavoratore subordinato che si sottoponga a donazione gratuita del sangue  o emocomponenti.

Di Chiara Fantinato

E’ noto come la legislazione vigente consideri permesso retribuito l’astensione dal posto di lavoro del lavoratore subordinato che si sottoponga a donazione gratuita del sangue  o emocomponenti.

Anche la contrattazione collettiva elenca tra i permessi retribuiti tale fattispecie. La disciplina riservata a tale istituto prevede un periodo di riposo di 24 ore consecutive dal momento in cui il prestatore si è assentato dal lavoro per procedere al prelievo.

Affinché l’assenza sia considerata giustificata, il lavoratore deve produrre una certificazione del medico che ha proceduto al prelievo che dichiari la quantità di sangue donato, con indicazione del giorno e dell’orario dell’operazione.

In tal modo il datore di lavoro potrà procedere con il riconoscimento della retribuzione a favore del lavoratore e contestuale rivalsa nei confronti dell’Inps mediante recupero della retribuzione anticipata con il flusso contributivo mensile Uniemens.

Prodromica alla donazione è ovviamente la dichiarazione di idoneità del lavoratore al prelievo di sangue.

A riguardo la L. n. 219/2005 all’art. 8 comma 2 prevede la corresponsione della retribuzione al lavoratore per le ore che si sono rese necessarie alle verifiche di idoneità alla donazione, successivamente prognosticata negativamente.

Tale disposizione ha trovato attuazione nel decreto 18/11/2016 pubblicato in G.U. il 07/03 dello scorso anno e con circolare n. 29 del 07/02/2017  l’Inps ha stabilito le modalità operative relative a questa ultima previsione normativa.

Si stabilisce che il datore di lavoro abbia diritto al rimborso della retribuzione liquidata al proprio lavoratore dipendente dichiarato inidoneo alla donazione di sangue purché:

- Il donatore sia escluso per motivi sanitari

- Il tempo di sospensione tra un prelievo ed il successivo non sia utilmente decorso

- La donazione non rientri nei fabbisogni trasfusionali

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto alla normale retribuzione per il periodo di tempo necessario per sottoporsi alla verifica di idoneità, considerandosi sia il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia quello di spostamento fino al luogo di lavoro.

In ogni caso, come per la avvenuta donazione, i contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ossia come contribuzione figurativa.

A partire dal mese di Gennaio 2017 nel flusso Uniemens l’assenza per la verifica della idoneità sarà evidenziata dal nuovo Codice Evento “IDS”, valorizzandosi la settimana interessata come parzialmente retribuita o settimana “2”. La settimana sarà invece valorizzata come “1” se il permesso IDS è contestuale ad assenza per permesso non retribuito.

L’elemento <DiffAccr> dovrà invece considerare la retribuzione persa per le ore di assenza del lavoratore per sottoporsi agli esami clinici di idoneità trasfusionale.