Ape social, le istruzioni
La legge di bilancio 2017 al comma 179 e ss istituisce l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) per soggetti in stato di bisogno.
Di Alberto Sartor
La legge di bilancio 2017 al comma 179 e ss istituisce l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) per soggetti in stato di bisogno. L’Ape è un indennità erogata, fino all’età prevista per la maturazione al diritto alla pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7. D.L. 201/2011) per agevolare il passaggio verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o che si trovino in situazioni di disagio.
Il beneficio è istituito, in via sperimentale, dal 01 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, e prevede la corresponsione di un’indennità per 12 mensilità il cui importo è pari a quello calcolato, al momento della richiesta, per il trattamento pensionistico spettante e comunque non superiore a 1500 Euro (comma 181).
Per accedere al trattamento è necessario presentare all’Inps, direttamente o tramite intermediario autorizzato ai sensi della L. 152/2001, domanda tramite il suo portale.
L’indennità è erogabile anche in presenza di rapporti di lavoro di natura subordinata o parasubordinata nel solo caso in cui i redditi derivanti da tali attività non superino gli 8000 Euro annui ed anche in presenza di lavoro autonomo nel limite di 4800 Euro annui.
Per accedere al beneficio di cui al comma 179 sono previsti i seguenti requisiti:
- Età anagrafica minima di 63 anni;
- 30 anni di anzianità contributiva al momento della richiesta, per i lavoratori di cui all’allegato C della legge di bilancio il minimo richiesto è elevato a 36 anni;
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Non essere titolari di nessun trattamento pensionistico diretto;
- Trovarsi in una di queste condizioni:
- Stato di disoccupazione conseguente la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale al termine della procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966 la cui prestazione spettante si sia conclusa da almeno 3 mesi;
- Assistono, al momento della richiesta, da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art 3, comma 3, L. 104/1992;
- Invalidità civile di pari o superiore al 74%
- Svolgere da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative di cui all’allegato C alla legge di bilancio 2017.