Distacco transnazionale nuove tutele e nuovi standard operativi
Il D.Lgs. 136/2016 interessa tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro che distaccano in Italia uno o più lavoratori.
Di Arianna Tursilli
Il D.Lgs. 136/2016 interessa tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario a condizione che, durante il periodo del distacco, continui il rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Al rapporto si applica il regime della responsabilità solidale tra committente e appaltatore. Tali previsioni interessano, altresì, le agenzie di somministrazione.
Il dettato normativo, all’art. 4 del Decreto disciplina la tutela di regole comuni da applicare ai lavoratori. Le imprese sono tenute a garantire le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nonché a rispettare le previsioni disciplinate dall’ art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, dal D.Lgs. n. 81/2008 dai provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani e alla parità di trattamento fra uomo e donna, oltre alle altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Il distacco transnazionale è sottoposto, a garanzia dell’autenticità dello stesso, a valutazione da parte di organi di vigilanza sui criteri e su tutti elementi della fattispecie (art. 3 D.Lgs. 136/2016), pena il disconoscimento dello stesso con la conseguente configurazione del rapporto di lavoro subordinato presso l’azienda che ne ha utilizzato la prestazione oltre la sanzione pecuniaria.
L'impresa distaccante ha anche l'obbligo:
- di comunicazione preventiva, al Ministero del lavoro e delle politiche compilando il modello telematico UNI_DISTACCO_UE secondo gli standard operativi vigenti dal 26 dicembre 2016 (decreto 10/8/2016 del Ministero del lavoro) entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio del distacco ed entro 5 giorni per le successive modifiche;
- di conservare la documentazione fino a due anni dopo la cessazione del rapporto;
di designare un referente per i rapporti con le parti sociali ed un responsabile per la tenuta degli atti e corrispondenza per tutto il periodo del distacco.