Le scadenze contributive per il 2017
Tra le varie novità introdotte nel 2017, vi è anche, la diminuzione delle aliquote contributive, ma non per tutti.
Di Elena Campanardi
Tra le varie novità introdotte nel 2017, vi è anche, la diminuzione delle aliquote contributive, ma non per tutti.
Infatti, non dovranno più essere versati all’Inps il contributo di mobilità pari allo 0,30% pagato dalle imprese con più di 15 dipendenti, il contributo aggiuntivo di disoccupazione speciale edile pari allo 0,80% e il contributo d’ingresso alla mobilità nei casi di licenziamento collettivo, che è stato sostituito dal ticket di licenziamento.
Questa diminuzione contributiva scaturisce dall’eliminazione a partire da gennaio 2017 dell’indennità di mobilità e del trattamento di disoccupazione speciale edile.
Anche per i titolari di partita iva privi di cassa, diminuisce l’aliquota da pagare alla gestione separata di due punti percentuali, i quali verseranno il 25,72%.
Per quanto riguarda le altre “categorie” di lavoratori, si verifica, invece, un incremento contributivo:
· Lavoratori iscritti alla gestione separata privi di tutela pensionistica (collaboratori coordinati e continuativi, figure assimilate senza partita iva) aumento dell’1% versando così il 32,72%;
· Lavoratori iscritti alla gestione separata con altra tutela pensionistica e/o pensionati, siano essi titolari o meno di partita iva, l’aliquota resta invariata al 24%;
· Lavoratori autonomi artigiani incremento dello 0,45% passando per chi ha più di 21 anni al 23,55% e chi ha meno di 21 anni 20,55%;
· Lavoratori autonomi commercianti incremento dello 0,45% passando per chi ha più di 21 anni al 23,64% e chi ha meno di 21 anni al 20,64%;
· Per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri l’aliquota è pari a 23,60%, ridotta a 23,40% ai soggetti di età inferiore a 21 anni per la generalità delle imprese e 23,30%, ridotta a 22,50% ai soggetti d’età inferiore ai 21 anni per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate.
Le nuove aliquote contributive decorrono dal 1 gennaio 2017, ma, in virtù del “principio di cassa allargato”, per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, per le prestazioni riferite al mese di dicembre 2016 e, fino al 12 gennaio 2017, è possibile applicare l’aliquota del 31,72%.