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Unità produttiva: istruzioni per l’uso

Unità produttiva: istruzioni per l’uso

L’Inps ha pubblicato la circolare n.9 del 19/01/2017 in cui vengono chiarite le modalità di gestione dei trattamenti di integrazione salariale così come modificati dal d.lgs. 148/2015.

di Luca Furfaro

L’Inps ha pubblicato la circolare n.9 del 19/01/2017 in cui vengono chiarite le modalità di gestione dei trattamenti di integrazione salariale così come modificati dal d.lgs. 148/2015. La circolare analizza, nello specifico, la definizione e la rilevanza dell’unità produttiva, la nuova contribuzione addizionale ed i codici per il versamento della stessa e la compensazione dell’indennità di cassa integrazione. La decorrenza degli adempimenti previsti dalla circolare, viene fissata a partire dal secondo mese di paga a partire dalla pubblicazione della stessa.

Per quanto concerne l’unità produttiva, è diventata uno dei parametri principali per la valutazione di limiti e requisiti nelle domande di cassa integrazione ordinaria. L’Inps definisce come unità produttiva “la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma”. Per organizzazione autonoma, si intende lo svolgersi di un’attività che realizzi l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa avvalendosi di lavoratori in forza in via continuativa. Il datore di lavoro dovrà autocertificare la presenza di queste condizioni al fine di dimostrare la pienezza dei requisiti dell’unità produttiva, soprattutto in caso di controlli amministrativi o ispettivi. Nel caso di cantieri edilizi e affini, l’azienda dovrà certificare di aver stipulato un contratto di appalto di almeno un mese. Nel flusso Uniemens quindi, nella sezione PosContributiva, nell’elemento DenunciaIndividuale, si troverà il nuovo elemento UnitaProduttiva, da valorizzare a partire dal flusso Uniemens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps. Il datore di lavoro dovrà quindi anche preoccuparsi di mantenere aggiornato il censimento di unità produttive e lavoratori; non sarà infatti possibile presentare domanda di CIG per unità produttive non ancora registrate nell’anagrafica aziende. Se non esiste un’unità produttiva diversa dalla sede legale, allora sarà quest’ultima ad essere indicata come tale all’interno dell’Uniemens. Se non viene effettuata la valorizzazione di unità produttiva, allora non sarà possibile trasmettere l’Uniemens.

Sarà quindi necessario creare e gestire, oltre all’Unità Operativa anche l’Unità Produttiva, andando a creare fin da ora tramite il cassetto previdenziale le diverse unità per poi assegnarle ai dipendenti in maniera da comunicarli tramite l’Uniemens individuale.