Monitoraggio delle lavorazioni usuranti
Il 31 marzo 2017 è prevista la scadenza dell’invio della comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno 2016.
A cura di Caterina Brianti
Il 31 marzo 2017 è prevista la scadenza dell’invio della comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno 2016.
L’obbligo normativo nasce in relazione al D.Lgs. 67/2011, come modificato dalla Legge 214/2011, che prevede all’art. 2 co. 5, la comunicazione annuale e per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro, da parte dei datori di lavoro delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti presenti in azienda.
Tali comunicazioni sono necessarie agli organi preposti per effettuare il monitoraggio sul numero dei soggetti che potranno esercitare il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Nello specifico, rientrano nelle lavorazioni definite come “particolarmente faticose e pesanti”:
- Lavorazioni pesanti: lavorazioni svolte in galleria, cava, miniera, in spazi ristretti, ad alte temperature, del vetro cavo e per l’asportazione dell’amianto;
- Lavoro notturno: lavorazioni con orario pari ad almeno 6 ore consecutive notturne per minimo 64 giorni l’anno o pari almeno a 3 ore notturne per periodi non inferiori ad un anno;
- Lavorazioni addette alla c.d. linea a catena: lavorazioni caratterizzate da misurazione dei tempi e ripetizione costante dello stesso ciclo;
- Conducenti di veicoli pesanti: addetti alla conduzione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto con capienza non inferiore a 9 posti.
I datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o avvalersi dei seguenti intermediari:
- Consulenti del lavoro;
- Altri consulenti autorizzati dalla Legge 12/1979;
- Altri soggetti abilitati dalle disposizioni di legge alla gestione ed all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali ad esempio gli agrotecnici.
In caso di somministrazione del personale, l’obbligo è invece posto a carico dell’impresa utilizzatrice, con riguardo ai lavoratori impiegati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno.
I dati necessari all’invio della comunicazione sono:
- Dati del datore di lavoro, matricola Inps, codici di inquadramento Inps, codice cliente Inail ed eventuale altro ente previdenziale;
- Numero di iscrizione Camera di Commercio, codice Ateco e dati Albo imprese artigiane;
- Elenco unità produttive interessate e lavoratori, dati anagrafici e periodo in cui hanno svolto la lavorazione;
- Dati relativi al soggetto che effettua l’invio.
E’ prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa solo in caso di mancato invio di tale comunicazione per il lavoro notturno e di mancata comunicazione iniziale del lavoro a catena.