I voucher e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Negli ultimi anni, molte aziende hanno scelto di ricorrere a collaboratori retribuiti mediante buoni lavoro, meglio conosciuti come voucher.
di Manuel Marini
Negli ultimi anni, molte aziende hanno scelto di ricorrere a collaboratori retribuiti mediante buoni lavoro, meglio conosciuti come voucher. A livello normativo, i voucher sono stati introdotti con la Riforma Biagi nel 2003, e successivamente sono stati modificati più volte. Importanti modifiche sono state registrate con il Jobs Act ed i susseguenti correttivi.
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, qualorail lavoratore voucherista svolga la propria attività in favore di un’impresa o un professionista, lo stesso viene equiparato ad un lavoratore a tutti gli effetti. Sull’imprenditore/professionista, dunque, graveranno tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare:
- redigere il documento di valutazione dei rischi,
- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.),
- formare i lavoratori/preposti/dirigenti,
- nominare e formare gli addetti all’antincendio e al primo soccorso,
- nominare il medico competente,
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuali.
Nel caso in cui il lavoratore voucherista non svolga la propria prestazione per un imprenditore o professionista (ad esempio per privati cittadini), egli viene equiparato ad un lavoratore autonomo. Troveranno applicazione le tutele previste dall’art. 21 D.Lgs. 81/08 ed il lavoratore accessorio dovrà, a suo esclusivo carico:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
- - dotarsi e utilizzare i dispositivi di protezione individuale.