Il nuovo spesometro

Con le modifiche inserite nel DL 193/2016 è stato introdotto l’invio delle liquidazioni IVA periodiche e delle fatture emesse e ricevute con cadenza trimestrale.
Di Giuseppe Pagliuca
Con le modifiche inserite nel DL 193/2016 è stato introdotto l’invio delle liquidazioni IVA periodiche e delle fatture emesse e ricevute con cadenza trimestrale.
Le scadenze per l’anno di imposta 2017 saranno così come segue:
1. 31 Maggio 2017 comunicazione liquidazione I trimestre 2017;
2. 25 Luglio 2017 comunicazione fatture emesse e ricevute i semestre 2017;
3. 31 Agosto 2017 comunicazione liquidazioni II trimestre 2017;
4. 30 Novembre 2017 comunicazione liquidazioni III trimestre 2017 e comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017;
5. 28 Febbraio 2018 comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 e comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017;
6. 30 Aprile 2018 dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Tra le modifiche sostanziali abbiamo anche la variazione del sistema sanzionatorio, applicando per omissione o errata comunicazione delle fatture una sanzione di due euro fino ad un massimo di mille euro per ciascun trimestre, mentre per l’omissione, incompletezza o infedele comunicazione abbiamo una sanzione da cinquecento fino a duemila euro. Nel caso in cui le irregolarità siano sanate entro quindici giorni si avrà, per entrambi i casi, un abbattimento del 50%.
Con l’introduzione delle comunicazioni trimestrali è stato previsto un credito d’imposta pari a cento euro per adeguare i sistemi informatici per tutti i soggetti che dal 1 gennaio 2017 opteranno per il regime di trasmissione telematica delle fatture all’Agenzia delle Entrate come da D.Lgs 127/2015 ex art.1 comma 3, e ulteriori cinquanta euro per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31 dicembre 2017.