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Lavoro extraue, cambiano le regole

Lavoro extraue, cambiano le regole

Per gli ingressi di lavoratori extracomunitari da impegnare nelle attività stagionali  è prevista una disciplina particolare e con flussi annuali programmati e contenuti in un apposito decreto.

A cura di Silvia Bradaschia

Per gli ingressi di lavoratori extracomunitari da impegnare nelle attività stagionali (agricoltura e settore turistico-alberghiero) è prevista una disciplina particolare e con flussi annuali programmati e contenuti in un apposito decreto. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi.

Per il 2016 il decreto del 14 dicembre 2015 in GU n. 26 del 2 febbraio 2016 prevede l’ingresso di 13.000 unità ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

Le domande (anche cumulative) che possono essere presentate fino al 31 dicembre 2016 riguardano.

Con dl n.5/12 (semplificazioni) convertito in legge n. 35/12, dal 9 febbraio 2012 è stato introdotto un iter agevolato per l’assunzione di lavoratori subordinati stagionali extraue.

Dal 24 novembre 2016, con l’entrata in vigore del DLgs n. 203/16, l’art. 24 del TU (Dlgs n.286/98) subisce modifiche finalizzate a semplificare ed agevolare gli ingressi.

Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

Lo sportello unico per l'immigrazione (SUI) rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Qualora il SUI, decorsi i 20 giorni, non comunichi al datore di  lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti  a  prestare  lavoro  stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

    b) il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Ai fini della presentazione d’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilità,  nel  quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato  dal Comune, che valuta gli alloggi sulla base delle indicazioni del ministero dell’Interno, fornite con la circolare 7170 del 18 novembre 2009, il quale ha invitato i Comuni a prendere come riferimento il Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. 

Il Dl n.79/12 (conv. legge n.131/12) prevede la cancellazione dell'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato dal 21 giugno 2012, ma è importante la precisazione relativa all'ospitalità degli stranieri di cui al comma 4 dell’art.2 che prevede l'esclusione dall'esenzione dalla presentazione per le cessioni agli stranieri. Pertanto resta sempre in vigore l'art.7 del TU immigrazione che ne prevede l'obbligo.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. Dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del Comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.

La norma prevede che l'eventuale canone di locazione non possa essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non deve essere superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone, inoltre, non potrà essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. Sull’argomento si attendono chiarimenti ministeriali.