INPS e nuovi termini per domande CIGO

L'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015 ha disposto il termine di presentazione della domanda telematica per il trattamento di integrazione ordinaria salariale, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
A cura di Mario Cassaro
L'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015 ha disposto il termine di presentazione della domanda telematica per il trattamento di integrazione ordinaria salariale, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Com'è noto, il termine tanto stringente, in vigore dal 24 settembre 2015, ha destato molte perplessità. Recependo le varie istanze di modifica, l'art. 2 del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, correttivo del Jobs Act, ora prevede un'estensione dei termini al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili stabilendo il nuovo limite temporale "alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento".
L'INPS con messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016 ha specificato che le domande relative alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), presentate dal giorno 8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 185/2016, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, qualora esse abbiano ad oggetto eventi oggettivamente non evitabili contrassegnati dai seguenti codici evento:
1 = motivi meteorologici del settore Industria;
2 = motivi meteorologici del settore Edilizia;
3 = incendi, crolli o alluvioni;
4 = impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. In tal modo si consente alle aziende di presentare un'unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina.
L'Istituto nel messaggio fornisce anche il seguente esempio:
"per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina. La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016."
A parere dell'INPS il maggior arco temporale introdotto dal decreto correttivo e la possibilità di unificare più eventi meteo in un’unica istanza, faciliterebbero e semplificherebbero le fasi di acquisizione del bollettino meteo valido ai fini probatori, tuttavia, con successivo messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016 l'Istituto sembra fare un passo indietro precisando che in fase di prima applicazione, "è possibile inviare un'unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo d'interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili. Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio".