Privacy: la necessità di cancellare i dati “inutili” di collaboratori e clienti
Il giusto bilanciamento tra i diritti dell’interessato e del professionista quale titolare del trattamento alla luce del GDPR. A cura di Rafaele Sanna Randaccio.
Con l’introduzione del Regolamento (UE) 679/2016-GPDR, c’è stato il tentativo di individuare, il giusto bilanciamento tra i diritti dell’interessato e quelli del professionista quale del titolare del trattamento, in merito alle cancellazioni dei dati personali.
La determinazione dei periodi di conservazione, scrive Rafaele Sanna Randaccio nell’articolo sul n. 4/2021 di Leggi di Lavoro, può essere dettata dalla legge, dal contratto di lavoro o comunque dall’interesse che il proprietario del dato o il titolare del trattamento possono avere alla sua conservazione presso il professionista stesso.
La cancellazione del dato personale rientra nel novero delle attività che integrano la nozione di trattamento del “dato personale”, e come tale deve essere eseguita nel pieno rispetto della stessa normativa privacy.
Il dato deve essere comunque conservato per il tempo necessario a consentire l’esercizio di detto diritto da parte dell’interessato senza però dimenticare che l’onere della prova relativo alla legittimità del trattamento dei dati incombe sul titolare del trattamento.