Appalti: modalità dal committente, organizzazione dall’appaltatore

I differenti ruoli e i risvolti giuridici nell’articolo firmato da Pasquale Staropoli, esperto di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
L’appalto di manodopera è genuino e non si realizza un’intermediazione illecita quando il committente detta le indicazioni per le modalità di realizzazione del servizio. Mentre è l’appaltatore che deve organizzare i contenuti della prestazione di servizi. A confermare i confini dei due ruoli nell’appalto di servizi disciplinato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24386 del 3 novembre 2020. Ad esaminare la più recente giurisprudenza e disciplina in materia, Pasquale Staropoli, esperto di Fondazione Studi, nell’articolo per Leggi di Lavoro n.1/2021. I servizi devono sempre essere concretamente organizzati dall’appaltatore, senza che sia tollerabile alcuna ingerenza da parte del committente nella gestione del personale o nell’indicazione delle direttive, che devono rimanere espressione dell’attività organizzativa imprenditoriale, con assunzione dell’annesso rischio dell’appaltatore. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 24386 del 3 novembre 2020) conferma i confini delle attribuzioni di committente e appaltatore nell’ambito dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che, in materia di appalto di servizi, svolge una funzione di fondamentale vigilanza per evitare esperimenti impropri di intermediazione di manodopera.