“Rottamazione” dei debiti tributari e causa di non punibilità

Gaetano Pacchi analizza e interpreta gli istituti fiscali alla luce della giurisprudenza di Cassazione
La Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che la “definizione agevolata” è da ricomprendere tra le speciali procedure conciliative indicate dall’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 e, per l’effetto, integra la speciale causa di non punibilità introdotta dall’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 158/2015. La Corte di legittimità ha altresì affermato che la causa di non punibilità in parola è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 anche qualora fosse già stato aperto il dibattimento di primo grado. Su Leggi di Lavoro n.1/2021 l’avvocato Gaetano Pacchi esamina la normativa vigente alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, soffermandosi sui casi in cui la non punibilità è applicabile.