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Distacco e nuovi perimetri di legittimità

Distacco e nuovi perimetri di legittimità

Su Leggi di Lavoro Mario Cassaro approfondisce i contenuti della recente ordinanza n. 19415 della Cassazione

Il lavoratore non può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore se il distacco ha comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza l’assenso del lavoratore medesimo e, dall’altro, il trasferimento ad una sede distante più di 50 km in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.  Ad affermarlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19415, depositata il 17 settembre 2020, con la quale la Suprema Corte ridisegna i confini dell’istituto del distacco, affermando il principio secondo il quale in contesti di crisi aziendale temporanea, in attesa della ripresa dell’attività ordinaria, l’interesse del distaccante è ravvisabile anche nel mero incremento di professionalità individuale del lavoratore. L’esperto di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Mario Cassaro analizza la pronuncia su Leggi di Lavoro n.6/2020.