Il repechage: onere della prova e conseguenze del mancato assolvimento

L’analisi di Pasquale Staropoli su Leggi di Lavoro n.4/2019
Il licenziamento economico individuale è giustificato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, da ragioni riguardanti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento purché siano effettive, non pretestuose e decisive per la continuità del rapporto di lavoro. Ma non solo: la giurisprudenza ha elaborato come ulteriore canone di controllo della legittimità del licenziamento il cosiddetto “repechage”, ovvero la prova dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale. Il tema è affrontato nell’articolo a firma di Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel n. 4/2019 di Leggi di Lavoro.
L’esperto si sofferma in particolare sulle conseguenze della differenziazione dei regimi di tutela reale e obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo. Una modifica che ha reso necessario valutare non solo su quale delle parti in causa – datore di lavoro e lavoratore – incomba l’onere della prova, ma anche gli effetti di un’eventuale violazione dell’obbligo di repechage. Aspetto che, tuttora, è affidato alla creatività della giurisprudenza in assenza del dato normativo.