Mobbing e straining: due facce della stessa medaglia

Su Leggi di Lavoro n.4/2019 l’approfondimento a firma di Luca De Compadri
La tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro è un obbligo che l’art.2087 del c.c. attribuisce al datore di lavoro. La norma è stata arricchita da elaborazioni giurisprudenziali che hanno riconosciuto in capo all’imprenditore il dovere di predisporre nell’ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare i prestatori di lavoro contro i rischi fisici e morali connessi all’attività lavorativa. Partendo dall’esame dell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., sul Leggi di Lavoro n.4/2019 Luca De Compadri, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si occupa di due tipi di condotte che possono essere adottate a danno del lavoratore: il mobbing, caratterizzato da un elemento persecutorio che lega singoli atti di natura vessatoria, e lo “straining”, forma attenuata di mobbing nella quale si riscontra però il carattere di continuità delle azioni vessatorie.